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Statuto dell’Associazione “”

– Vendita Svizzera

Premessa:

I termini che possono avere una forma femminile e maschile non sono differenziati nel presente

Statuto ai fini di una migliore leggibilità. Sono utilizzati in una forma o nell’altrae pertanto da

considerarsi equivalenti.

Articolo 1 Denominazione, forma giuridica e sede legale

1.1 Denominazione

Con il nome di “Verband Verkauf Schweiz” esiste un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del

Codice civile svizzero.

L’associazione è stata fondata nel 1878 con il nome di “Verband Reisender Kaufleute VRKS”. Nel 1990 è

stata rinominata “Verband Verkauf Schweiz”. L’Associazione è iscritta al registro delle imprese.

1.2 Sede legale dell’Associazione

La sede legale dell’Associazione è la sede centrale.

Articolo 2 Scopo e obiettivi

2.1 Scopo

2.1.1 Promozione, reputazione e tutela della forza vendita

Promuoviamo e sosteniamo i nostri soci nella loro formazione continua, forniamo assistenza per le

condizioni di lavoro e li supportiamo nella loro attività quotidiana dal punto di vista politico,

economico, dei trasporti e sociale.

2.1.2 Promozione, reputazione e tutela degli specialisti e dei manager orientati alle vendite

Promuoviamo e sosteniamo i nostri membri nella loro formazione continua, forniamo assistenza per le

condizioni di lavoro e li supportiamo nella loro attività quotidiana da un punto di vista politico,

economico, dei trasporti e sociale.

2.1.3 Promozione e reputazione delle aziende con specialisti e manager orientati alle vendite

Promuoviamo e sosteniamo i nostri membri nella loro formazione continua, forniamo assistenza per le

condizioni di lavoro e li supportiamo nella loro attività quotidiana dal punto di vista politico,

economico, dei trasporti e sociale. Assegniamo un marchio di qualità alle aziende che promuovono e

rispettano il proprio personale di vendita.

2.1.4 Promozione e reputazione degli agenti

Promuoviamo e sosteniamo i nostri membri nella loro formazione continua, forniamo assistenza per le

condizioni di lavoro e li supportiamo nella loro attività quotidiana dal punto di vista politico,

economico, dei trasporti e sociale.

Forniamo contatti in patria e all’estero.

2.2 Obiettivi

Gli obiettivi dell’Associazione Svizzera della Vendita sono definiti nella dichiarazione di missione.

Appendice 1Articolo 3 Membri

3.1 Membri attivi

In linea di principio, qualsiasi persona orientata alla vendita può diventare membro. Il socio attivo è

tenuto a pagare la quota associativa annuale, a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione e a

sostenere la professione e l’Associazione.

I membri attivi hanno diritto di voto all’Assemblea generale.

3.1.1 Membro senior

I soci senior sono soci attivi che hanno raggiunto l’età di pensionamento AVS. Essi mantengono i diritti

e gli obblighi di un membro attivo.

3.1.2 Veterani

Si diventa veterani dopo 25 anni di appartenenza all’associazione.

In qualità di veterano, si è comunque tenuti a pagare la quota associativa annuale, a partecipare

attivamente alla vita dell’Associazione e a lavorare per la professione e l’Associazione.

I veterani hanno diritto di voto all’Assemblea generale.

3.1.3 Veterani senior

Si diventa veterani senior dopo 50 anni di appartenenza all’Associazione. In qualità di veterano senior,

si può continuare a partecipare alla vita dell’associazione e a lavorare per la professione e

l’associazione. Il veterano non è tenuto a pagare le quote associative. Il veterano originario ha diritto di

voto all’Assemblea generale.

3.2 Membri aziendali

I membri aziendali sostengono la nostra associazione e contribuiscono a garantire che gli specialisti e i

manager orientati alle vendite siano rispettati e sostenuti e appartengano all’associazione. Ogni

membro aziendale ha almeno un rappresentante nell’Associazione.

Il membro aziendale è tenuto a pagare la quota associativa annuale corrispondente.

3.3 Membri onorari

Il Consiglio direttivo può nominare “membro onorario” un socio che abbia reso servizi eccezionali

all’associazione.

In qualità di socio onorario, il socio può continuare a partecipare alla vita dell’associazione e a lavorare

per la professione e l’associazione.

I membri onorari non sono tenuti a pagare le quote associative.

Hanno diritto di voto all’Assemblea generale.

3.4 Membri passivi

Tutte le persone fisiche possono essere membri passivi.

I membri passivi ricevono informazioni sull’Associazione, ma non godono di alcun diritto definito nello

Statuto o in regolamenti aggiuntivi. Non possono nemmeno beneficiare di servizi e offerte scontate.Il diritto di voto alle assemblee è espressamente escluso.

I soci passivi si impegnano a pagare puntualmente la quota associativa annuale.

3.5 Cessazione dell’affiliazione

La qualifica di socio si estingue per dimissioni, espulsione, decesso di una persona fisica o cessazione

dell’attività nel caso di una persona giuridica.

Le dimissioni avvengono entro il 31 dicembre con un termine di preavviso di almeno un mese rispetto

alla data di rinnovo del rispettivo anno associativo e devono essere comunicate per iscritto.

Il Consiglio direttivo può cancellare o escludere un membro se non ha rispettato i suoi obblighi o agisce

contro gli interessi dell’associazione.

Il membro espulso può contestare l’espulsione per iscritto entro 30 giorni, dopodiché la decisione

finale sarà presa dopo aver consultato il Consiglio direttivo.

Articolo 4 Quote associative

Le quote associative annuali sono stabilite dall’Assemblea generale e sono riportate nell’allegato al

presente Statuto. Allegato 2

Articolo 5 Organizzazione

5.1 Assemblea generale

L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’Associazione e si riunisce una volta all’anno.

È composta da:

  1. I soci
  2. Il Consiglio di amministrazione
  3. I membri del Consiglio direttivo
  4. I membri onorari

La convocazione avviene per iscritto.

L’ordine del giorno può essere consultato sul sito web dell’Associazione almeno 4 settimane prima

dell’Assemblea generale. I soci possono iscriversi all’Assemblea generale a partire da questo momento.

La partecipazione è riservata ai membri attivi, aziendali e onorari.

Le mozioni e le proposte per l’Assemblea generale devono essere presentate al Consiglio direttivo

almeno 6 settimane prima dell’Assemblea generale. Le mozioni o le proposte presentate in ritardo non

saranno accettate. L’Assemblea è presieduta dal Presidente. Oltre ai membri del Consiglio di

amministrazione, i membri dell’Assemblea generale hanno il diritto di proporre mozioni e di votare.

Le delibere dell’Assemblea generale sono approvate con voto palese a maggioranza semplice. Le

votazioni scritte si svolgono solo se la maggioranza dei presenti e degli aventi diritto al voto lo desidera.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Tutti i membri presenti hanno lo stesso diritto di

voto. Non sono possibili deleghe. La persona o le persone direttamente interessate sono escluse dal

diritto di voto per le delibere riguardanti la concessione del discarico, nonché per eventuali negoziati

giuridici, controversie legali tra il membro e l’Associazione, nonché per le elezioni degli organi

dell’Associazione.

Un rappresentante dei revisori dei conti deve essere presente quando si discute il bilancio annuale.Oltre alle attività assegnate dalla legge, l’Assemblea generale tratta i seguenti punti all’ordine del

giorno:

– approvazione del verbale dell’ultima Assemblea generale

– Approvazione degli obiettivi dell’Associazione e delle modifiche alla dichiarazione di missione.

– Approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo

– Approvazione del bilancio annuale da parte dei revisori dei conti

– Revisione dello Statuto dell’Associazione

– Mozioni

– Elezione del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti

– Determinazione dei contributi annuali massimi (Quote associative)

– Licenziamento degli organi associativi o dei loro membri esecutivi per motivi rilevanti

– Scioglimento dell’associazione

Le proposte all’Assemblea generale degli associati aventi diritto che non sono ancora state trattate dal

Consiglio esecutivo sono considerate come proposte al Consiglio esecutivo e devono essere trattate

alla prossima Assemblea generale degli azionisti.

Assemblea generale straordinaria degli associati

Un’Assemblea generale straordinaria può essere richiesta

  1. da un quinto di tutti i soci attivi
  2. dall’Assemblea generale
  3. dal Consiglio di amministrazione
  4. dal Consiglio di amministrazione

5.2 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è l’organo esecutivo dell’Associazione. Supervisiona il Consiglio

esecutivo e formula proposte. Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha una o più aree di

responsabilità.

Il Consiglio di amministrazione rappresenta l’associazione all’esterno.

Il Consiglio di amministrazione è eletto dai soci in occasione dell’Assemblea generale. Si costituisce da

solo.

I compiti del Consiglio di amministrazione sono elencati nell’Appendice 3.

Il Consiglio di amministrazione viene eletto per un periodo di 2 anni.

5.3 Il Comitato esecutivo

5.3.1 La Direzione generale

La Direzione generale è composta dall’Amministratore delegato e dai Direttori regionali. Il Direttore

generale è nominato dal Consiglio di amministrazione. I direttori regionali sono propostidall’Amministratore delegato o dalla regione. I direttori regionali sono confermati dal Consiglio di

amministrazione. I compiti del Comitato esecutivo sono elencati nell’Appendice 4.

5.3.2 L’Amministratore delegato

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione. Gestisce gli affari dell’associazione. I

suoi compiti sono elencati nell’Appendice 5. L’amministratore delegato partecipa alle riunioni del

Consiglio di amministrazione. Riferisce al Consiglio di amministrazione e rende conto della situazione

dell’Associazione. L’amministratore delegato è assunto a tempo indeterminato. Può essere licenziato

solo dal Consiglio di amministrazione. L’amministratore delegato riceve uno stipendio stabilito dal

Consiglio di amministrazione. L’amministratore delegato è iscritto nel registro delle imprese. I compiti

principali dell’amministratore delegato consistono nella gestione del Comitato esecutivo e della sede

centrale.

L’autorizzazione alla firma è disciplinata nell’Appendice 5.

5.3.3 Membri del Comitato esecutivo

I membri del Comitato esecutivo sono dirigenti regionali. Essi rappresentano una regione

geograficamente definita di cui sono responsabili.

Le mansioni del responsabile regionale sono descritte nell’Appendice 6.

In qualità di membro della Direzione generale, il membro ha diritto a un rimborso spese. L’eventuale

stipendio può essere fissato in base alle risorse finanziarie dell’associazione. La decisione spetta al

Consiglio di amministrazione.

I dirigenti regionali sono generalmente eletti a tempo indeterminato. L’assemblea della regione

interessata può richiedere la rimozione del responsabile regionale in questione. Il licenziamento deve

essere discusso con il Direttore generale. La regione può proporre un nuovo responsabile regionale o

incaricare l’amministratore delegato di proporre un nuovo responsabile regionale. La proposta deve

essere confermata dal Consiglio di amministrazione.

5.3.4 Sede centrale

La sede centrale è gestita dall’amministratore delegato. A seconda del volume di lavoro, egli può

assumere personale. La retribuzione del personale è regolata secondo le consuete tariffe commerciali.

L’ufficio svolge il lavoro dell’Associazione e delle regioni in conformità con l’Allegato 7. Può anche

accettare lavori da organizzazioni esterne dietro compenso.

Articolo 6 Organizzazione e cooperazione dell’Associazione e dei suoi organi

6.1 Organizzazione dell’Associazione

L’Associazione è organizzata in regioni geografiche. Le regioni sono unità organizzative

dell’Associazione senza personalità giuridica. Esse sono rappresentate nel Consiglio esecutivo da un

responsabile regionale.

Nelle regioni possono essere organizzati dei sottogruppi (ad esempio, club, cori, ecc.), che si

costituiscono da soli. Le sezioni esistenti possono continuare a esistere come associazioni con

personalità giuridica propria, ma sono assegnate a una regione e non hanno più diritto di voto

nell’associazione (cioè non hanno delegati propri né rappresentanti nel Consiglio direttivo).

Le regioni ricevono i fondi per gli eventi in base al bilancio. Il responsabile regionale è responsabile

della corretta distribuzione e dell’utilizzo di questi fondi.6.2 Collaborazione tra gli organi dell’associazione

Tutti gli organi dell’associazione sono membri di Verkauf Schweiz e contribuiscono al raggiungimento

delle visioni e degli obiettivi dell’associazione. Tutti gli organi collaborano secondo i principi di buona

fede, rispetto e apprezzamento. Riconoscono i compiti, le competenze e le responsabilità definite, si

sostengono a vicenda e attuano le risoluzioni e le decisioni prese dal Consiglio direttivo.

Se un organo non adempie ai propri doveri nei confronti dell’associazione, il Consiglio direttivo e la

direzione prendono tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dell’associazione.

Articolo 7 Organo di revisione

L’organo di revisione contabile effettua i necessari controlli sulla contabilità dell’Associazione. Presenta

al Consiglio direttivo e all’Assemblea generale una relazione scritta sulla revisione dei conti annuali e

propone all’Assemblea generale di concedere o rifiutare il discarico al Consiglio direttivo e alla

direzione. I revisori sono eletti dall’Assemblea generale.

Articolo 8 Associazioni e organizzazioni partner

Le associazioni che sostengono l’articolo 2 possono aderire all’Associazione come gruppi professionali.

Hanno lo status di regione. L’ammissione di associazioni o organizzazioni partner, come la Welfare

Foundation, viene concessa dal Consiglio centrale – chi è? – in consultazione con il Comitato esecutivo.

Articolo 9 Finanze

La Direzione tiene la contabilità. Entro il mese di novembre dell’anno in corso redige un bilancio, che

viene approvato dal Consiglio direttivo.

L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare.

Il bilancio annuale viene approvato o respinto dall’Assemblea generale.

Le finanze dell’Associazione derivano dai contributi annuali dei membri e dal lavoro svolto dall’ufficio

per conto di terzi. I sottogruppi non ricevono fondi dalla sede centrale. Possono presentare richieste al

responsabile regionale.

Articolo 10 Responsabilità

Solo il patrimonio dell’Associazione risponde dei debiti dell’Associazione Svizzera della Vendita.

I soci non rispondono delle passività dell’Associazione e non possono essere ritenuti responsabili dei

debiti dell’Associazione. I soci sono responsabili solo del pagamento della quota associativa annuale

prevista dallo Statuto.

Articolo 11 Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione Svizzera di Vendita si scioglie se una mozione in tal senso viene approvata

dall’Assemblea generale con una maggioranza di 2/3 dei membri presenti.

Dopo la decisione di scioglimento e la liquidazione di tutte le passività, l’ultima Assemblea generale

deciderà in merito all’utilizzo del patrimonio e degli archivi dell’Associazione.

Articolo 12 Modifica dello Statuto dell’Associazione

Le richieste di modifica dello Statuto dell’Associazione devono essere presentate al Consiglio Direttivo

all’attenzione dell’Assemblea Generale con 3 mesi di anticipo.Articolo 13 Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è pubblicato in versione tedesca, francese e italiana.

In caso di controversie o questioni di interpretazione, prevale la versione tedesca.

In caso di divergenze di opinione sull’interpretazione dello Statuto, il Consiglio di amministrazione

deciderà fino alla decisione definitiva dell’Assemblea generale successiva.

Le appendici sono parte integrante dello Statuto.

Articolo 14 Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore dopo la sua adozione da parte dei delegati all’Assemblea generale

2018 (ossia il 2 giugno 2018).

L’esatta attuazione è regolata nelle disposizioni transitorie dell’Appendice 8.

Vendite Svizzera, Marchweg 6, 5035 Unterentfelden

031 961 54 81 / Fax 031 961 51 30

E-mail: info@verkaufschweiz.ch

Unterentfelden, 18 giugno 2018

Walter Husi Stefano Farro

Il Presidente centrale Il Segretario centrale