Statuto dell’Associazione “”
– Vendita Svizzera
Premessa:
I termini che possono avere una forma femminile e maschile non sono differenziati nel presente
Statuto ai fini di una migliore leggibilità. Sono utilizzati in una forma o nell’altrae pertanto da
considerarsi equivalenti.
Articolo 1 Denominazione, forma giuridica e sede legale
1.1 Denominazione
Con il nome di “Verband Verkauf Schweiz” esiste un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del
Codice civile svizzero.
L’associazione è stata fondata nel 1878 con il nome di “Verband Reisender Kaufleute VRKS”. Nel 1990 è
stata rinominata “Verband Verkauf Schweiz”. L’Associazione è iscritta al registro delle imprese.
1.2 Sede legale dell’Associazione
La sede legale dell’Associazione è la sede centrale.
Articolo 2 Scopo e obiettivi
2.1 Scopo
2.1.1 Promozione, reputazione e tutela della forza vendita
Promuoviamo e sosteniamo i nostri soci nella loro formazione continua, forniamo assistenza per le
condizioni di lavoro e li supportiamo nella loro attività quotidiana dal punto di vista politico,
economico, dei trasporti e sociale.
2.1.2 Promozione, reputazione e tutela degli specialisti e dei manager orientati alle vendite
Promuoviamo e sosteniamo i nostri membri nella loro formazione continua, forniamo assistenza per le
condizioni di lavoro e li supportiamo nella loro attività quotidiana da un punto di vista politico,
economico, dei trasporti e sociale.
2.1.3 Promozione e reputazione delle aziende con specialisti e manager orientati alle vendite
Promuoviamo e sosteniamo i nostri membri nella loro formazione continua, forniamo assistenza per le
condizioni di lavoro e li supportiamo nella loro attività quotidiana dal punto di vista politico,
economico, dei trasporti e sociale. Assegniamo un marchio di qualità alle aziende che promuovono e
rispettano il proprio personale di vendita.
2.1.4 Promozione e reputazione degli agenti
Promuoviamo e sosteniamo i nostri membri nella loro formazione continua, forniamo assistenza per le
condizioni di lavoro e li supportiamo nella loro attività quotidiana dal punto di vista politico,
economico, dei trasporti e sociale.
Forniamo contatti in patria e all’estero.
2.2 Obiettivi
Gli obiettivi dell’Associazione Svizzera della Vendita sono definiti nella dichiarazione di missione.
Appendice 1Articolo 3 Membri
3.1 Membri attivi
In linea di principio, qualsiasi persona orientata alla vendita può diventare membro. Il socio attivo è
tenuto a pagare la quota associativa annuale, a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione e a
sostenere la professione e l’Associazione.
I membri attivi hanno diritto di voto all’Assemblea generale.
3.1.1 Membro senior
I soci senior sono soci attivi che hanno raggiunto l’età di pensionamento AVS. Essi mantengono i diritti
e gli obblighi di un membro attivo.
3.1.2 Veterani
Si diventa veterani dopo 25 anni di appartenenza all’associazione.
In qualità di veterano, si è comunque tenuti a pagare la quota associativa annuale, a partecipare
attivamente alla vita dell’Associazione e a lavorare per la professione e l’Associazione.
I veterani hanno diritto di voto all’Assemblea generale.
3.1.3 Veterani senior
Si diventa veterani senior dopo 50 anni di appartenenza all’Associazione. In qualità di veterano senior,
si può continuare a partecipare alla vita dell’associazione e a lavorare per la professione e
l’associazione. Il veterano non è tenuto a pagare le quote associative. Il veterano originario ha diritto di
voto all’Assemblea generale.
3.2 Membri aziendali
I membri aziendali sostengono la nostra associazione e contribuiscono a garantire che gli specialisti e i
manager orientati alle vendite siano rispettati e sostenuti e appartengano all’associazione. Ogni
membro aziendale ha almeno un rappresentante nell’Associazione.
Il membro aziendale è tenuto a pagare la quota associativa annuale corrispondente.
3.3 Membri onorari
Il Consiglio direttivo può nominare “membro onorario” un socio che abbia reso servizi eccezionali
all’associazione.
In qualità di socio onorario, il socio può continuare a partecipare alla vita dell’associazione e a lavorare
per la professione e l’associazione.
I membri onorari non sono tenuti a pagare le quote associative.
Hanno diritto di voto all’Assemblea generale.
3.4 Membri passivi
Tutte le persone fisiche possono essere membri passivi.
I membri passivi ricevono informazioni sull’Associazione, ma non godono di alcun diritto definito nello
Statuto o in regolamenti aggiuntivi. Non possono nemmeno beneficiare di servizi e offerte scontate.Il diritto di voto alle assemblee è espressamente escluso.
I soci passivi si impegnano a pagare puntualmente la quota associativa annuale.
3.5 Cessazione dell’affiliazione
La qualifica di socio si estingue per dimissioni, espulsione, decesso di una persona fisica o cessazione
dell’attività nel caso di una persona giuridica.
Le dimissioni avvengono entro il 31 dicembre con un termine di preavviso di almeno un mese rispetto
alla data di rinnovo del rispettivo anno associativo e devono essere comunicate per iscritto.
Il Consiglio direttivo può cancellare o escludere un membro se non ha rispettato i suoi obblighi o agisce
contro gli interessi dell’associazione.
Il membro espulso può contestare l’espulsione per iscritto entro 30 giorni, dopodiché la decisione
finale sarà presa dopo aver consultato il Consiglio direttivo.
Articolo 4 Quote associative
Le quote associative annuali sono stabilite dall’Assemblea generale e sono riportate nell’allegato al
presente Statuto. Allegato 2
Articolo 5 Organizzazione
5.1 Assemblea generale
L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’Associazione e si riunisce una volta all’anno.
È composta da:
- I soci
- Il Consiglio di amministrazione
- I membri del Consiglio direttivo
- I membri onorari
La convocazione avviene per iscritto.
L’ordine del giorno può essere consultato sul sito web dell’Associazione almeno 4 settimane prima
dell’Assemblea generale. I soci possono iscriversi all’Assemblea generale a partire da questo momento.
La partecipazione è riservata ai membri attivi, aziendali e onorari.
Le mozioni e le proposte per l’Assemblea generale devono essere presentate al Consiglio direttivo
almeno 6 settimane prima dell’Assemblea generale. Le mozioni o le proposte presentate in ritardo non
saranno accettate. L’Assemblea è presieduta dal Presidente. Oltre ai membri del Consiglio di
amministrazione, i membri dell’Assemblea generale hanno il diritto di proporre mozioni e di votare.
Le delibere dell’Assemblea generale sono approvate con voto palese a maggioranza semplice. Le
votazioni scritte si svolgono solo se la maggioranza dei presenti e degli aventi diritto al voto lo desidera.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Tutti i membri presenti hanno lo stesso diritto di
voto. Non sono possibili deleghe. La persona o le persone direttamente interessate sono escluse dal
diritto di voto per le delibere riguardanti la concessione del discarico, nonché per eventuali negoziati
giuridici, controversie legali tra il membro e l’Associazione, nonché per le elezioni degli organi
dell’Associazione.
Un rappresentante dei revisori dei conti deve essere presente quando si discute il bilancio annuale.Oltre alle attività assegnate dalla legge, l’Assemblea generale tratta i seguenti punti all’ordine del
giorno:
– approvazione del verbale dell’ultima Assemblea generale
– Approvazione degli obiettivi dell’Associazione e delle modifiche alla dichiarazione di missione.
– Approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo
– Approvazione del bilancio annuale da parte dei revisori dei conti
– Revisione dello Statuto dell’Associazione
– Mozioni
– Elezione del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti
– Determinazione dei contributi annuali massimi (Quote associative)
– Licenziamento degli organi associativi o dei loro membri esecutivi per motivi rilevanti
– Scioglimento dell’associazione
Le proposte all’Assemblea generale degli associati aventi diritto che non sono ancora state trattate dal
Consiglio esecutivo sono considerate come proposte al Consiglio esecutivo e devono essere trattate
alla prossima Assemblea generale degli azionisti.
Assemblea generale straordinaria degli associati
Un’Assemblea generale straordinaria può essere richiesta
- da un quinto di tutti i soci attivi
- dall’Assemblea generale
- dal Consiglio di amministrazione
- dal Consiglio di amministrazione
5.2 Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è l’organo esecutivo dell’Associazione. Supervisiona il Consiglio
esecutivo e formula proposte. Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha una o più aree di
responsabilità.
Il Consiglio di amministrazione rappresenta l’associazione all’esterno.
Il Consiglio di amministrazione è eletto dai soci in occasione dell’Assemblea generale. Si costituisce da
solo.
I compiti del Consiglio di amministrazione sono elencati nell’Appendice 3.
Il Consiglio di amministrazione viene eletto per un periodo di 2 anni.
5.3 Il Comitato esecutivo
5.3.1 La Direzione generale
La Direzione generale è composta dall’Amministratore delegato e dai Direttori regionali. Il Direttore
generale è nominato dal Consiglio di amministrazione. I direttori regionali sono propostidall’Amministratore delegato o dalla regione. I direttori regionali sono confermati dal Consiglio di
amministrazione. I compiti del Comitato esecutivo sono elencati nell’Appendice 4.
5.3.2 L’Amministratore delegato
Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione. Gestisce gli affari dell’associazione. I
suoi compiti sono elencati nell’Appendice 5. L’amministratore delegato partecipa alle riunioni del
Consiglio di amministrazione. Riferisce al Consiglio di amministrazione e rende conto della situazione
dell’Associazione. L’amministratore delegato è assunto a tempo indeterminato. Può essere licenziato
solo dal Consiglio di amministrazione. L’amministratore delegato riceve uno stipendio stabilito dal
Consiglio di amministrazione. L’amministratore delegato è iscritto nel registro delle imprese. I compiti
principali dell’amministratore delegato consistono nella gestione del Comitato esecutivo e della sede
centrale.
L’autorizzazione alla firma è disciplinata nell’Appendice 5.
5.3.3 Membri del Comitato esecutivo
I membri del Comitato esecutivo sono dirigenti regionali. Essi rappresentano una regione
geograficamente definita di cui sono responsabili.
Le mansioni del responsabile regionale sono descritte nell’Appendice 6.
In qualità di membro della Direzione generale, il membro ha diritto a un rimborso spese. L’eventuale
stipendio può essere fissato in base alle risorse finanziarie dell’associazione. La decisione spetta al
Consiglio di amministrazione.
I dirigenti regionali sono generalmente eletti a tempo indeterminato. L’assemblea della regione
interessata può richiedere la rimozione del responsabile regionale in questione. Il licenziamento deve
essere discusso con il Direttore generale. La regione può proporre un nuovo responsabile regionale o
incaricare l’amministratore delegato di proporre un nuovo responsabile regionale. La proposta deve
essere confermata dal Consiglio di amministrazione.
5.3.4 Sede centrale
La sede centrale è gestita dall’amministratore delegato. A seconda del volume di lavoro, egli può
assumere personale. La retribuzione del personale è regolata secondo le consuete tariffe commerciali.
L’ufficio svolge il lavoro dell’Associazione e delle regioni in conformità con l’Allegato 7. Può anche
accettare lavori da organizzazioni esterne dietro compenso.
Articolo 6 Organizzazione e cooperazione dell’Associazione e dei suoi organi
6.1 Organizzazione dell’Associazione
L’Associazione è organizzata in regioni geografiche. Le regioni sono unità organizzative
dell’Associazione senza personalità giuridica. Esse sono rappresentate nel Consiglio esecutivo da un
responsabile regionale.
Nelle regioni possono essere organizzati dei sottogruppi (ad esempio, club, cori, ecc.), che si
costituiscono da soli. Le sezioni esistenti possono continuare a esistere come associazioni con
personalità giuridica propria, ma sono assegnate a una regione e non hanno più diritto di voto
nell’associazione (cioè non hanno delegati propri né rappresentanti nel Consiglio direttivo).
Le regioni ricevono i fondi per gli eventi in base al bilancio. Il responsabile regionale è responsabile
della corretta distribuzione e dell’utilizzo di questi fondi.6.2 Collaborazione tra gli organi dell’associazione
Tutti gli organi dell’associazione sono membri di Verkauf Schweiz e contribuiscono al raggiungimento
delle visioni e degli obiettivi dell’associazione. Tutti gli organi collaborano secondo i principi di buona
fede, rispetto e apprezzamento. Riconoscono i compiti, le competenze e le responsabilità definite, si
sostengono a vicenda e attuano le risoluzioni e le decisioni prese dal Consiglio direttivo.
Se un organo non adempie ai propri doveri nei confronti dell’associazione, il Consiglio direttivo e la
direzione prendono tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dell’associazione.
Articolo 7 Organo di revisione
L’organo di revisione contabile effettua i necessari controlli sulla contabilità dell’Associazione. Presenta
al Consiglio direttivo e all’Assemblea generale una relazione scritta sulla revisione dei conti annuali e
propone all’Assemblea generale di concedere o rifiutare il discarico al Consiglio direttivo e alla
direzione. I revisori sono eletti dall’Assemblea generale.
Articolo 8 Associazioni e organizzazioni partner
Le associazioni che sostengono l’articolo 2 possono aderire all’Associazione come gruppi professionali.
Hanno lo status di regione. L’ammissione di associazioni o organizzazioni partner, come la Welfare
Foundation, viene concessa dal Consiglio centrale – chi è? – in consultazione con il Comitato esecutivo.
Articolo 9 Finanze
La Direzione tiene la contabilità. Entro il mese di novembre dell’anno in corso redige un bilancio, che
viene approvato dal Consiglio direttivo.
L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare.
Il bilancio annuale viene approvato o respinto dall’Assemblea generale.
Le finanze dell’Associazione derivano dai contributi annuali dei membri e dal lavoro svolto dall’ufficio
per conto di terzi. I sottogruppi non ricevono fondi dalla sede centrale. Possono presentare richieste al
responsabile regionale.
Articolo 10 Responsabilità
Solo il patrimonio dell’Associazione risponde dei debiti dell’Associazione Svizzera della Vendita.
I soci non rispondono delle passività dell’Associazione e non possono essere ritenuti responsabili dei
debiti dell’Associazione. I soci sono responsabili solo del pagamento della quota associativa annuale
prevista dallo Statuto.
Articolo 11 Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione Svizzera di Vendita si scioglie se una mozione in tal senso viene approvata
dall’Assemblea generale con una maggioranza di 2/3 dei membri presenti.
Dopo la decisione di scioglimento e la liquidazione di tutte le passività, l’ultima Assemblea generale
deciderà in merito all’utilizzo del patrimonio e degli archivi dell’Associazione.
Articolo 12 Modifica dello Statuto dell’Associazione
Le richieste di modifica dello Statuto dell’Associazione devono essere presentate al Consiglio Direttivo
all’attenzione dell’Assemblea Generale con 3 mesi di anticipo.Articolo 13 Interpretazione dello Statuto
Lo Statuto è pubblicato in versione tedesca, francese e italiana.
In caso di controversie o questioni di interpretazione, prevale la versione tedesca.
In caso di divergenze di opinione sull’interpretazione dello Statuto, il Consiglio di amministrazione
deciderà fino alla decisione definitiva dell’Assemblea generale successiva.
Le appendici sono parte integrante dello Statuto.
Articolo 14 Entrata in vigore dello Statuto
Il presente Statuto entra in vigore dopo la sua adozione da parte dei delegati all’Assemblea generale
2018 (ossia il 2 giugno 2018).
L’esatta attuazione è regolata nelle disposizioni transitorie dell’Appendice 8.
Vendite Svizzera, Marchweg 6, 5035 Unterentfelden
031 961 54 81 / Fax 031 961 51 30
E-mail: info@verkaufschweiz.ch
Unterentfelden, 18 giugno 2018
Walter Husi Stefano Farro
Il Presidente centrale Il Segretario centrale